Panoramica dei termini di notifica al registro svizzero della trasparenza

Stato: 13 ottobre 2026

In breve: dal 1° ottobre 2026 le società anonime, le Sagl, le società cooperative e altri enti giuridici devono notificare i loro aventi economicamente diritto al registro federale della trasparenza. È avente economicamente diritto chi detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale o dei voti oppure controlla la società in altro modo. La notifica avviene gratuitamente tramite EasyGov. Per le società esistenti i termini sono scaglionati fino al 31 marzo 2027, in un caso fino al 30 settembre 2028; ogni modifica nel registro di commercio riduce il termine a un mese.

I punti essenziali

  • Base legale: legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG, RS 955.3) e ordinanza (OTPG), in vigore dal 1° ottobre 2026.
  • Soggetti all’obbligo: SA, società in accomandita per azioni, Sagl, società cooperativa, SICAV, SICAF, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e persone giuridiche estere con un legame con la Svizzera.
  • Soglia: almeno il 25 per cento del capitale o dei voti, direttamente o indirettamente, da soli o insieme a terzi; altrimenti controllo in altro modo.
  • Notifica: per via elettronica tramite EasyGov con login AGOV; iscrizione, modifica e cancellazione sono gratuite.
  • Termini: scaglionati secondo la forma giuridica e la revisione fino al 31 marzo 2027; nuove società e modifiche entro un mese.
  • Sanzioni: multe fino a CHF 500 000 in caso di violazione intenzionale dell’obbligo di notifica.

Indice: Che cosa sono la LTPG e il registro della trasparenza? · Chi deve notificare? · Chi è avente economicamente diritto? · Quali informazioni vengono notificate · Entro quando bisogna notificare? · Come funziona la notifica tramite EasyGov · Che cosa succede se non si notifica? · Che cosa dovrebbero fare ora le fiduciarie · Che cosa fare adesso: quattro passi

Che cosa sono la LTPG e il registro della trasparenza?

La legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (LTPG) istituisce un registro centrale e non pubblico degli aventi economicamente diritto. È tenuto dall’Ufficio federale di giustizia; il controllo spetta a un organo di controllo aggregato al Dipartimento federale delle finanze. Vi hanno accesso soltanto le autorità nonché gli intermediari finanziari e i consulenti, per adempiere i loro obblighi di legge. Il registro non è consultabile né dal pubblico né dai partner commerciali.

L’obiettivo è identificare in modo univoco le persone fisiche che si trovano alla fine di ogni catena di proprietà o di controllo, per rendere più difficili il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e l’elusione delle sanzioni. Il Parlamento ha approvato la legge il 26 settembre 2025; il Consiglio federale l’ha posta in vigore insieme all’ordinanza il 1° ottobre 2026.

Non è nuovo l’obbligo di conoscere i propri aventi economicamente diritto: azionisti e soci dovevano già notificarli alla società secondo gli art. 697j e 790a CO. Nuovo è il fatto che la società verifica, documenta e notifica queste informazioni a un registro statale. Come interagiscono registro delle azioni, registro di commercio e registro della trasparenza lo spiega l’articolo Registro delle azioni, registro di commercio e registro della trasparenza: qual è la differenza?

Chi deve notificare?

Secondo l’art. 2 LTPG sono soggetti all’obbligo di notifica:

Ente giuridico Obbligo di notifica
Società anonima (SA), società in accomandita per azioni Sì
Società a garanzia limitata (Sagl) Sì
Società cooperativa Sì
SICAV, SICAF, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale Sì
Persona giuridica estera con una succursale svizzera iscritta nel registro di commercio, con amministrazione effettiva in Svizzera o con un fondo in Svizzera Sì
Trustee con domicilio o sede in Svizzera o che amministrano trust in Svizzera Sì, per i trust
Ditta individuale, società in nome collettivo e in accomandita, associazione, fondazione No (non menzionate nell’art. 2 LTPG)
Società quotate in borsa e società affiliate detenute per oltre il 75 per cento da società quotate; istituti di previdenza; persone giuridiche detenute per almeno il 75 per cento da enti pubblici No (eccezione secondo l’art. 3 LTPG)

Una fondazione o un’associazione può comunque far parte della catena di controllo di un’impresa soggetta all’obbligo di notifica. In tal caso si applicano le disposizioni particolari degli art. 7 o 8 OTPG e la società deve individuare le persone che si trovano dietro queste entità.

Chi è avente economicamente diritto?

Secondo l’art. 4 LTPG è avente economicamente diritto ogni persona fisica che in definitiva controlla la società perché detiene, direttamente o indirettamente, da sola o insieme a terzi, almeno il 25 per cento del capitale o dei voti, oppure perché controlla la società in altro modo. Se nessuno soddisfa questi criteri, a titolo sussidiario è considerata avente economicamente diritto la persona fisica che presiede la direzione o il consiglio di amministrazione.

L’ordinanza precisa le tre vie del controllo:

  • Partecipazione diretta (art. 1 OTPG): almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto senza intermediari. I diritti di voto contano anche se la quota di capitale è inferiore, per esempio con azioni a voto privilegiato.
  • Partecipazione indiretta (art. 2 OTPG): la persona detiene più del 50 per cento di uno o più enti interposti, che a loro volta detengono direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento della società. Le quote non si moltiplicano; decisiva è la maggioranza a ogni livello. Esempi nell’articolo Catene di controllo: determinare gli aventi economicamente diritto nelle strutture holding, familiari e fiduciarie.
  • Controllo in altro modo (art. 3 OTPG): il diritto o la possibilità effettiva di nominare o revocare più della metà del consiglio di amministrazione o della direzione, di bloccare decisioni importanti (scopo, strategia, budget, finanziamento) o di imporre distribuzioni, per esempio tramite patti parasociali, diritti di conversione o di opzione, disposizioni statutarie o rapporti fiduciari.

Chi coordina il proprio comportamento con terzi per esercitare insieme il controllo agisce in modo concertato (art. 4 OTPG); le quote vengono allora sommate. L’articolo Soglia del 25 per cento e aventi economicamente diritto spiega la regola di calcolo, l’articolo Aventi economicamente diritto spiegati in modo semplice il concetto di base.

Quali informazioni vengono notificate

Per ogni avente economicamente diritto, la società notifica le seguenti informazioni secondo l’art. 9 LTPG e gli art. 10–21 OTPG:

  • cognome e nomi, data di nascita, cittadinanze, comune di domicilio con numero postale di avviamento e Stato di domicilio; la società verifica se esiste un numero AVS, altrimenti richiede una copia di un documento d’identità;
  • il tipo di controllo: da soli o insieme, diretto o indiretto, tramite partecipazione o in altro modo;
  • l’entità della partecipazione per fasce: dal 25 al 50 per cento, oltre il 50 fino al 75 per cento, oltre il 75 per cento;
  • la catena di controllo con ditta, forma giuridica, sede e IDI degli enti interposti, se sono coinvolti almeno due livelli intermedi, un trust o un rapporto fiduciario;
  • se la società è detenuta dal 25 al 75 per cento da una società quotata, soltanto i dati di quest’ultima e la borsa.

La società deve verificare l’identità e la qualità di avente economicamente diritto (art. 7 LTPG) e conservare i documenti giustificativi per dieci anni dopo la cessazione della qualità di avente economicamente diritto (art. 8 LTPG).  Se l’identificazione non riesce, lo notifica con le informazioni disponibili e i passi intrapresi (art. 9 cpv. 3 LTPG). Quali dati e processi servono lo mostra l’articolo Preparare il registro della trasparenza: dati, processi e responsabilità.

Entro quando bisogna notificare?

Per le società già iscritte nel registro di commercio il 1° ottobre 2026 valgono i termini transitori dell’art. 51 LTPG. Determinanti sono la forma giuridica e l’obbligo di revisione:

Termini transitori per le società esistenti (art. 51 LTPG)
Società Termine Data limite
Tutti gli aventi economicamente diritto sono già iscritti nel registro di commercio come soci o organi (tipicamente: Sagl con soci persone fisiche, SA unipersonale) 2 anni 30 settembre 2028
SA soggetta alla revisione ordinaria 3 mesi 31 dicembre 2026
Altre società soggette alla revisione ordinaria 4 mesi 31 gennaio 2027
SA non soggetta alla revisione ordinaria 5 mesi 28 febbraio 2027
Altre società e persone giuridiche (Sagl, cooperativa senza revisione ordinaria) 6 mesi 31 marzo 2027
Persone giuridiche estere (art. 53 LTPG) 6 mesi 31 marzo 2027

Attenzione, i termini possono accorciarsi: se una società modifica qualcosa nel registro di commercio dopo il 1° ottobre 2026, per esempio l’indirizzo, il consiglio di amministrazione o lo statuto, deve notificare entro un mese da questa prima modifica (art. 51 cpv. 1 LTPG). L’ufficio del registro di commercio ricorda l’obbligo di notifica in occasione della prima modifica (art. 52 LTPG). Le società di nuova costituzione notificano entro un mese dall’iscrizione nel registro di commercio (art. 9 cpv. 4 LTPG). Ogni modifica successiva, per esempio un cambio di azionista o un trasloco dell’avente economicamente diritto, va notificata entro un mese dalla presa di conoscenza (art. 10 LTPG).

Come funziona la notifica tramite EasyGov

La notifica avviene per via elettronica tramite lo sportello online EasyGov.swiss. Che cosa bisogna sapere:

  1. Login AGOV: la persona che notifica ha bisogno di un conto personale presso il login delle autorità AGOV e deve confermare la propria identità con passaporto, carta d’identità o permesso per stranieri (art. 29 OTPG).
  2. Collegare l’impresa e procura: l’impresa ha bisogno di un IDI e viene registrata su EasyGov. Almeno una persona riceve una procura scritta; EasyGov invia la lettera di procura all’indirizzo della sede, le persone autorizzate a firmare la sottoscrivono secondo le regole del registro di commercio (art. 27 OTPG).
  3. Inserire la notifica: dati sulla società, sulla persona che notifica e su ogni avente economicamente diritto. Nella procedura semplificata EasyGov riprende i dati direttamente dal registro di commercio: possibile per le Sagl i cui soci sono esclusivamente persone fisiche che esercitano il controllo tramite il capitale, e per le SA unipersonali in cui l’unica azionista è anche l’unico membro del consiglio di amministrazione (art. 35 e 36 OTPG).
  4. Conferma: dopo l’iscrizione ricevete una conferma. Iscrizione, modifica e cancellazione sono gratuite; sono soggetti a emolumento soltanto solleciti, decisioni ed estratti del registro.

In alternativa, una società può presentare la notifica all’ufficio cantonale del registro di commercio se tutti gli aventi economicamente diritto vi sono già iscritti come soci o organi (art. 11 LTPG). L’ufficio trasmette i dati al registro della trasparenza senza verificarli.

Responsabile della notifica è il membro superiore dell’organo direttivo. Può delegare il compito ad altre persone nell’impresa o a terzi, per esempio una fiduciaria, ma ne rimane responsabile (art. 12 LTPG).

Che cosa succede se non si notifica?

Cosa rischia chi non notifica

La legge prevede tre livelli:

  • Annotazione e misure dell’organo di controllo: intermediari finanziari, autorità e gli stessi enti giuridici segnalano le divergenze tra registro e realtà. L’organo di controllo verifica, appone un’annotazione nel registro, chiede la correzione e può emanare decisioni (art. 30–38 LTPG). I solleciti e le decisioni sono soggetti a emolumento (art. 41 LTPG).
  • Multa fino a CHF 100 000 (art. 44 LTPG) per chi intenzionalmente non ottempera a una decisione passata in giudicato dell’organo di controllo che richiama espressamente la sanzione penale prevista da questo articolo.
  • Multa fino a CHF 500 000 per chi intenzionalmente viola l’obbligo di notifica verso la società, il registro della trasparenza o il registro di commercio, oppure fornisce informazioni false all’organo di controllo (art. 43 LTPG).

È punibile soltanto chi agisce intenzionalmente. Chi però lascia scadere i termini rischia dapprima solleciti e decisioni con emolumenti, oltre a domande da parte delle banche: da aprile 2027 gli intermediari finanziari devono segnalare le divergenze tra i dati dei loro clienti e il registro (art. 54 LTPG).

Che cosa dovrebbero fare ora le fiduciarie

Chi gestisce più mandati notifica di regola come terzo autorizzato. La procura viene conferita separatamente per ogni impresa, cioè per ogni IDI. Si è dimostrato utile questo modo di procedere:

  1. Inventario dei mandati: per ogni mandato annotare forma giuridica, tipo di revisione e termine. I mandati con modifiche nel registro di commercio dal 1° ottobre 2026 o con modifiche previste hanno solo un mese di tempo.
  2. Chiarire la struttura: aggiornare il libro delle azioni o delle quote, disegnare le catene di partecipazione, rilevare patti parasociali e rapporti fiduciari, determinare gli aventi economicamente diritto per ogni mandato.
  3. Raccogliere i giustificativi: copie dei documenti d’identità o numeri AVS, dati di domicilio, prove del controllo; obbligo di documentazione secondo l’art. 8 LTPG.
  4. Configurare EasyGov: conto AGOV, procure per ogni mandato, diritti di accesso nella gestione degli utenti.
  5. Sorvegliare i termini: ogni modifica successiva fa scattare un nuovo termine di un mese; un libro delle azioni tenuto in forma digitale con versioni facilita la prova.

Che cosa fare adesso: quattro passi

  1. Determinare il termine: verificare forma giuridica e obbligo di revisione, annotare la data limite dalla tabella sopra; in caso di modifiche previste nel registro di commercio, mettere in conto il termine di un mese.
  2. Determinare gli aventi economicamente diritto: aggiornare il libro delle azioni o delle quote, ricostruire le catene di controllo, considerare diritti di voto e contratti; invitare azionisti e soci alla notifica secondo l’art. 13 LTPG.
  3. Verificare e documentare le informazioni: provare identità e controllo, archiviare i documenti, stabilire le responsabilità nell’impresa.
  4. Notificare: creare il conto AGOV e la procura EasyGov, inserire la notifica, archiviare la conferma; in futuro aggiornare le modifiche entro un mese.

Domande frequenti sul registro della trasparenza

La notifica al registro della trasparenza è a pagamento?

No. Iscrizione, modifica e cancellazione sono gratuite. Gli emolumenti si applicano soltanto a solleciti, diffide, decisioni ed estratti del registro. I fornitori privati possono fatturare soltanto la propria prestazione, per esempio la tenuta del libro delle azioni o la preparazione della notifica.

Una Sagl con due soci deve notificare?

Sì. Ogni Sagl è soggetta all’obbligo di notifica. Se entrambi i soci sono persone fisiche che detengono personalmente le proprie quote e sono iscritte nel registro di commercio, la Sagl può utilizzare la procedura semplificata e ha tempo fino al 30 settembre 2028, purché prima non effettui alcuna modifica nel registro di commercio.

Che cosa vale per una SA unipersonale?

Se l’unica azionista è una persona fisica che è anche l’unico membro del consiglio di amministrazione e l’unica avente economicamente diritto, la SA può utilizzare la procedura semplificata. Poiché la persona figura nel registro di commercio come organo, di regola vale il termine di due anni fino al 30 settembre 2028.

Che cosa succede se nessuno raggiunge il 25 per cento?

Se nessuna persona fisica detiene almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto e nessuno controlla la società in altro modo, a titolo sussidiario è considerata avente economicamente diritto la persona fisica che presiede la direzione o il consiglio di amministrazione. Questa persona deve essere notificata indicando la sua funzione.

Conta una partecipazione tramite una holding?

Sì, se la persona detiene più del 50 per cento della holding e la holding almeno il 25 per cento della società. Le quote non si moltiplicano; chi detiene una holding solo al 50 per cento non la controlla ai sensi dell’ordinanza.

Chi può consultare il registro della trasparenza?

Soltanto l’organo di controllo, le autorità menzionate nella legge nonché gli intermediari finanziari e i consulenti ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro, per adempiere i loro obblighi. Il registro non è pubblico; le imprese possono ordinare un estratto dei propri dati.

Il registro della trasparenza sostituisce il libro delle azioni?

No. Il libro delle azioni o delle quote rimane obbligatorio secondo il Codice delle obbligazioni ed è la base per la notifica. L’elenco degli aventi economicamente diritto tenuto finora secondo l’art. 697l CO deve essere conservato per dieci anni conformemente all’art. 50 LTPG.

La fiduciaria può occuparsi della notifica?

Sì. Il membro superiore dell’organo direttivo può delegare il compito a terzi (art. 12 LTPG). Il terzo riceve una procura su EasyGov per ogni impresa; la responsabilità rimane alla società.

Fonti

Cronologia delle modifiche

  • 13 ottobre 2026: Prima versione dopo l’entrata in vigore; termini e procedura secondo LTPG, OTPG e indicazioni dell’Ufficio federale di giustizia.

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